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La Casta viaggia in prima. Fondo Alitalia, solidarietà d’oro

Nel settore del trasporto aereo, l’ammortizzatore sociale, rifinanziato con l’aumento della tassa d’imbarco, può corrispondere assegni fino a 8 mila euro

La Casta viaggia in prima. Fondo Alitalia, solidarietà d’oro
alitalia

di Piero Righetti

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 118 del 21 maggio è stato pubblicato il decreto interministeriale Lavoro-Economia (datato 7 aprile 2016 ed entrato in vigore dal 1° gennaio di quest’anno) decreto che, tenendo conto degli specifici accordi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore, ha “adeguato” il Fondo di Solidarietà del trasporto aereo istituito dal D.L. 249/2004 alle disposizioni di riforma dei fondi di solidarietà introdotte dal decreto legislativo 148/2015.
    
Attenzione: questo “adeguamento” però è almeno in parte un “falso adeguamento”, se non altro per il fatto che, secondo quanto espressamente previsto dal D.lgs. 148, tutti i fondi di solidarietà devono (o meglio dovrebbero) essere completamente autofinanziati e cioè con oneri posti a carico  soltanto delle aziende e dei lavoratori iscritti a ciascuno di essi. Ma per il Fondo del Trasporto aereo, come vedremo, questo non è vero.
    
L’unica “importante” modifica è quella che riguarda il nome ufficiale del Fondo che, da Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione del personale del settore del trasporto aereo  diventa, dal 1° gennaio 2016, Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Davvero una grande e radicale modifica, talmente rilevante che l’Inps, ente che “gestisce” anche questo Fondo, sarà costretto (con effetto retroattivo?) a cambiare timbri, carta intestata, cartelline e tutta la relativa modulistica!

L’art. 6 del decreto interministeriale è quello che contiene le disposizioni e le modalità di finanziamento del Fondo. Vediamole:
– il comma 1 stabilisce che “il Fondo è alimentato da un contributo ordinario dello 0,50% a carico per 2/3 delle aziende e  per 1/3 dei lavoratori” destinatari del Fondo stesso;

– il comma 2 (e qui sta il punto) stabilisce a sua volta che “fino al 31 dicembre 2018 …al Fondo affluisce anche l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’art. 6-quater del D.L. 7/2005”.

Ma vediamo cosa vuol dire questa espressione in cui, invece di dire “è finanziato anche con l’incremento“, si è preferito usare (forse per vergogna o per confondere le idee un po’ a tutti) l’espressione “affluisce anche l’incremento”.

Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. Il Fondo in commento – meglio conosciuto come Fondo salva Alitalia– è stato istituito con il D.L. 249/2004, convertito dalla legge 291/2004, all’unico scopo appunto di evitare il fallimento della nostra compagnia di bandiera, che non si era ritenuto opportuno  vendere all’Air France. Un salvataggio posto a totale carico di tutti noi cittadini e del Bilancio dello Stato, che prevedeva, tra l’altro, una serie di ammortizzatori sociali particolarmente favorevoli – e quindi particolarmente gravosi per noi cittadini – per il personale sia di volo che di terra delle compagnie aeree, cui venivano garantiti per ben 7 anni CIG e indennità di mobilità pari all’80% dell’ultima retribuzione e senza alcun limite di massimale, come invece avviene da sempre per tutti gli altri lavoratori dipendenti. Ciò vuol dire che mentre un lavoratore, sospeso o licenziato dalla Fiat o da qualsiasi altra azienda grande o piccola, può percepire al massimo – e per un periodo di tempo più breve – 1167,91 euro  lordi al  mese, a un dipendente dell’Alitalia o di qualsiasi altra compagnia aerea viene assicurato un trattamento mensile pari all’80% effettivo della propria retribuzione lorda e  quindi con un importo che può arrivare anche a 7000/8000 euro mensili. 

Per coprire in parte il costo di questi trattamenti è stato fin da allora stabilito un  aumento di 1 euro della tassa d’imbarco per tutti i voli non nazionali. Questa tassa aggiuntiva è stata via via aumentata e fino al 31 dicembre 2015 è stata di 6,5 euro in tutti gli aeroporti italiani, tranne Roma: a Ciampino e a Fiumicino  si dovevano infatti pagare 7,5 euro. Ma 9 o 10  euro sono ancora pochi: nel 2017 si dovranno infatti pagare 2,14 euro in più e nel 2018 ulteriori 2,34 euro, in modo da arrivare dall’1.01.2018 ad una tassa di imbarco aggiuntiva di 10,78 euro in tutti gli eroporti, tranne i due di Roma in cui si pagheranno 11,78 euro! Il tutto per assicurare nel triennio 2016/2018 un finanziamento aggiuntivo di 184 milioni di euro l’anno a questo Fondo “autofinanziato”.
    
Aggiungo che, allo scopo di meglio documentarmi sulla disciplina del Fondo e di evitare per quanto possibile di dire cose sbagliate o inesatte, ho consultato sul sito ufficiale dell’Inps la scheda trasporto aereo che però ho subito evitato di leggere dopo aver visto che al primo punto, alla voce ATTENZIONE, è testualmente riportata la seguente frase “a seguito delle recenti novità legislative introdotte dalle leggi 92/2012, 134/2012 e 228/2012, le informazioni contenute nella seguente scheda sono in corso di revisione/aggiornamento e saranno rese disponibili a breve”. Un “a breve” che dura ormai da quasi 4 anni. Se tanto mi dà tanto, l’aggiornamento al D.lgs. 148 e a quello in commento lo dovremo aspettare come minimo 7/8 anni. Un bel modo di dare e fare informazione!
    
Per completezza aggiungo che il Fondo del trasporto aereo può concedere anche dopo il 1° gennaio 2016 le seguenti prestazioni:
a) assegni integrativi dell’indennità di mobilità, di Aspi/Naspi e di Cigs “tali da garantire un trattamento complessivo pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento”, ovviamente senza massimale;
b) assegni straordinari per il sostegno del reddito (cioè veri e propri prepensionamenti) fino ad un massimo di 5 anni;
c) finanziamento di programmi formativi per evitare l’espulsione dei dipendenti delle compagnie aeree dal mondo del lavoro e favorirne la rioccupabilità.

Che altro dire? Ove, si pensi che per tutti i lavoratori non iscritti a Fondi di solidarietà si parla di pensioni minime da fame, di ammortizzatori sociali di poco superiori, al massimo, a 1.100 euro lorde mensili e di un anticipo della pensione di non più di 2/3 anni e con riduzioni dell’importo fino al 4/5 per cento per ciascun anno anticipato e con la necessità di chiedere prestiti a banche e/o società di assicurazione (italiane ma anche estere), non si può che concludere che le disparità tra il Nord e il Sud dell’Italia non sono certo le uniche disparità veramente gravi e al limite dell’assurdo, tali da rappresentare un continuo e pesante freno alla nostra ripresa economica e al miglioramento del tenore di vita di tanti e tanti di noi, ormai al limite o al disotto del limite della povertà assoluta.