Lavoro
Stabilità 2015, gli effetti su TFS e TFR dei dipendenti pubblici

La Direzione Centrale Pensioni dell'Inps, con la circolare n.154 del 17 settembre 2015, comunica le modalità con cui applicare le disposizioni normative contenute nella Legge di Stabilità 2015, legge 23 dicembre 2014, n.190, che hanno effetto sul Trattamento di fine servizio e sul Trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici.
In particolare, la circolare si sofferma sull’art 1, commi 113, 258, 623, 708 della Legge di Stabilità, facendo riferimento a:
- riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti di età inferiore ai 62 anni ed effetti sui termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr (indicati nella tabella di seguito) in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni;
Data di maturazione del requisito contributivo ai fini della pensione |
Data di decorrenza della pensione |
Data della risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro |
Termine di pagamento del Tfs e del Tfr dalla cessazione del rapporto di lavoro |
Entro il 31/12/2011 (40 anni, in base alle regole previgenti all’art. 24 del DL 201/2011) |
Qualsiasi |
Qualsiasi |
- 105 giorni, se il diritto a pensione risulta maturato entro il 12 agosto (31 dicembre per i comparti scuola ed Afam) 2011 - 6 mesi, se il diritto a pensione è maturato dal 13 agosto al 31 dicembre 2011 |
Dal 1° gennaio 2012 al 17/08/2014 (nelle gestioni esclusive) ovvero al 31/07/2014 (nell’Ago Fpld) |
Entro il 18 agosto 2014 |
Entro il 18 agosto 2014 |
- 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 - 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 |
Dal 1° gennaio 2012 al 30/12/2014 (nelle gestioni esclusive ex Inpdap) ovvero 30/11/2014 (nell’Ago Fpld) |
Entro il 31/12/2014 |
Dal 19 agosto 2014 al 31 dicembre 2014 |
- 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni - 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni - 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni |
Dal 1° gennaio 2012 al 31/12/2017 |
Dal 1° gennaio 2015 |
Dal 31 dicembre 2014 |
- 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni - 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni |
Dal 1° gennaio 2018 |
Dal gennaio 2018 |
Dal gennaio 2018 |
- 12 mesi con trattamento pensionistico senza penalizzazioni - 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni |
- effetti sui trattamenti pensionistici e di fine servizio derivanti dell’abrogazione di articoli del codice dell’amministrazione militare e di altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro;
- incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione del TFR con riferimento a redimenti maturati dal 2015;
- termini dei Tfr e dei Tfs dei lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo.