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L'avvocato del cuore
Coordinatore genitoriale, tribunale lo impone: chi è? Posso rifiutarmi?

“Gentile Avvocato, io e mio marito siamo separati da 2 anni, con 3 figli. Purtroppo negli ultimi tempi la nostra conflittualità è aumentata a dismisura e, ora che abbiamo avviato la fase di divorzio, i nostri avvocati ci hanno detto che il Tribunale potrebbe proporci un coordinatore genitoriale, visto che non riusciamo a metterci d’accordo quasi su niente. Che cosa comporta questa figura? Posso rifiutarmi? Grazie dell’aiuto.”

Gentile Signora, posso capire che Lei sia preoccupata, ma non deve temere la figura del coordinatore genitoriale al punto da rifiutarla “per partito preso”.        

Il sistema della coordinazione genitoriale, infatti, nato negli Stati Uniti, è recentemente entrato anche in Italia grazie ad alcune innovative pronunce di merito, proprio per intervenire in situazioni, come la Sua, di alto conflitto tra genitori, aiutandoli ad adattarsi in una nuova condizione familiare e personale.

In cosa consiste l’attività del coordinatore? Si può trattare di approcci di terapia familiare, mediazione familiare, psicoterapia individuale, consulenze tecniche. Tutti mirati a dare ai genitori consapevolezza delle proprie modalità di interazione tra sé e con i figli, ad aiutarli a rielaborare eventuali traumi e il cambiamento delle dinamiche relazionali occasionato dalla crisi familiare.         

Il Tribunale, dunque, può ricorrere alla nomina di “figure a sostegno della genitorialità”, quando i genitori sono incapaci di dialogare e di adottare decisioni nell’interesse dei figli; quando è necessario supportare i genitori ad attuare il progetto di affido condiviso, prevenendo il futuro ricorso all'autorità giudiziaria per ogni minima questione.         

La coordinazione genitoriale ha il merito di fare salvo l’affidamento condiviso della prole anche in presenza di elevata conflittualità genitoriale. Senza coordinazione, infatti, proprio a causa dei pesanti contrasti, non si potrebbe soddisfare il fondamentale requisito dell’affido condiviso, ossia la condivisione delle scelte riguardanti i figli.       

In altre parole, quando il Giudice decide l’invio dei genitori in coordinazione, sta tentando, per il bene dei minori coinvolti, “l’ultima spiaggia” per lasciare loro la piena responsabilità genitoriale e l’autonomia decisionale. Consideri, infatti, che compito del coordinatore genitoriale è quello di favorire la comunicazione tra le parti nell’interesse dei figli. Non ha poteri processuali. Il suo compito, è quello di (provare a) risolvere il conflitto al di fuori del processo. Solo quando vi siano situazioni di contrasto insuperabile, il coordinatore deve dare proprie indicazioni nell’interesse dei minori, che le parti sono tenute a recepire. E in difetto di adesione di una parte alle indicazioni del coordinatore, l’altra parte può chiedere, ex art. 709 ter c.p.c., al giudice di adottare i provvedimenti conseguenti.

L’unico problema dell’istituto, che non ha ancora fondamento legislativo, è che non può essere disposto senza la disponibilità dei genitori a farsi seguire e aiutare. La coordinazione, dunque, è un processo volontario a cui i genitori scelgono liberamente di aderire. Non può essere imposto. Ecco perché, rispondendo alla Sua ultima domanda, Lei potrebbe rifiutare il supporto di questa figura. Il mio consiglio però, è quello di valutare attentamente le motivazioni alla base di questa Sua propensione.

Tenga presente che i genitori, con il consiglio degli avvocati, possono direttamente indicare dei professionisti che per loro sarebbero idonei a seguirli nella coordinazione genitoriale. E a quel punto il giudice si limiterà a nominarlo formalmente.

Purtroppo, questo sistema non sempre riesce a produrre risultati duraturi e risolutivi dell’elevata conflittualità, perché ha tempi lunghi e non sempre c’è il concreto impegno genitoriale. Andando a discapito della quotidianità dei figli, che intanto continuano a essere usati come arma di guerra tra i genitori, incastrati incolpevolmente nelle liti adulte.
Ecco perché, per rafforzare e garantire l’impegno assunto dai genitori, l’istituto ha carattere oneroso, nel senso che, avviata la coordinazione genitoriale, sono i genitori stessi che devono sostenerne i costi.

 

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