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L'avvocato del cuore
Può essere revocata l'adozione se marito e moglie si separano?

“Caro Avvocato, sono un nonno adottivo molto preoccupato. Qualche anno fa, mia figlia e suo marito, dopo un iter lunghissimo, hanno adottato mio nipote Carlo, oggi di 12 anni. Inizialmente le cose tra loro andavo bene. Ora, però, ho il sentore che mio genero voglia separarsi da mia figlia. Possono revocare l’adozione? Posso perdere il mio adorato nipote?

“Caro nonno, la Sua preoccupazione è assolutamente comprensibile. Posso immaginare quanto amore provi un nonno verso il proprio nipote. Ancor di più dopo aver condiviso con Sua figlia anni e anni di sacrifici e sofferenze nell’attesa di coronare finalmente il sogno di avere la propria “famiglia”. Voglio subito rassicurarLa: nessuno potrà revocare l’adozione di Carlo ai propri genitori. E Le spiego brevemente il perché. Quella di Sua figlia e Suo genero è definita “adozione legittimante”, con la quale i figli adottivi, come il piccolo Carlo, acquisiscono lo stesso status giuridico dei figli biologici, interrompendo definitivamente il loro legame con la famiglia d’origine.

Pertanto, ove Suo genero decidesse realmente di chiedere la separazione a Sua figlia, per Carlo, varrebbero le stesse regole previste in generale per i figli naturali. Dunque, la separazione non comporta la revoca dell’adozione “legittimante”. Le segnalo, per completezza, che solo nell’ipotesi di adozione “in casi particolari” – concessa, a differenza di quella “legittimante”, quando il minore non è in stato di abbandono - il nostro legislatore (artt. 51,52,53 della legge n. 184/1983), ha previsto la possibilità di revocare l’adozione. La revoca, infatti, può essere richiesta esclusivamente dal Pubblico Ministero nelle situazioni di “indegnità”, ossia quando l’adottato – maggiore di 14 anni- abbia attentato alla vita di uno o di entrambi i genitori adottanti, dei loro discendenti o ascendenti oppure abbia commesso verso loro un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni. Anche l’adottato è legittimato a richiedere la revoca, ove questi delitti siano stati commessi dai genitori adottanti. O ancora, quando i genitori adottanti violino i propri doveri genitoriali. Tornando al Suo racconto, Sua figlia e Suo genero, ove decidessero realmente di separarsi, al di là degli aspetti economici, saranno chiamati a decidere - o in assenza di accordo, il Giudice a stabilire – l’affidamento e il collocamento di Carlo. La regola generale è l’affidamento “condiviso” che consente ai genitori di partecipare congiuntamente alle decisioni che riguardano i propri figli, al fine di far conservare loro un rapporto equilibrato e paritetico. Solo in situazioni molto particolari, ossia quando uno dei due genitori manifesta una carenza o un’inidoneità educativa e, dunque, l’affidamento condiviso appare contrario agli interessi dei figli, viene scelto l’affidamento “esclusivo” (il quale, appunto, è considerato l’estrema ratio).

In questo caso, il genitore affidatario esercita, in modo praticamente autonomo, l’esercizio della responsabilità genitoriale, dovendosi confrontare con l’altro genitore solo per quelle decisioni relative ad aspetti rilevantissimi della vita dei figli. Il genitore “escluso”, infatti, conserva il diritto-dovere di vigilare sull’educazione e sull’istruzione dei propri figli e, dunque, di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore interesse per loro. Pertanto, considerato che Carlo continuerà a far parte della Vostra famiglia, il consiglio che sento di darLe è quello di aiutare Sua Figlia e a Suo genero a trovare il modo più delicato per rivelare a Carlo la loro volontà di separarsi. Purtroppo, i figli e ancora di più quelli adottati, che hanno i genitori separati, si trovano inevitabilmente ad affrontare un nuovo dolore e un ennesimo cambiamento. Considerate, per esempio, la possibilità di ricorrere alla mediazione familiare che potrà intanto facilitare il dialogo, il confronto e la ricerca di accordi tra mamma e papà.

* Studio legale Bernardini de Pace

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