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L'avvocato del cuore
Voglio cambiare città e portare via i figli, ma mio marito si oppone. L'avvocato risponde

“Gentile Avvocato, circa un anno fa mi sono traferita da Bari a Milano con mio marito e i miei due figli di 6 e 10 anni. L’ho vista come una buona occasione per dare una svolta alle nostre vite e ripianare vecchie incomprensioni. Così non è stato. E già da subito abbiamo fatto i separati in casa. Mio marito, infatti, mi ha completamente estromessa dalla sua nuova vita. A oggi, oltre al desiderio di rendere ufficiale la separazione, vorrei ritornare, con i miei figli, a vivere a Bari nella nostra vecchia casa di famiglia. La mia scelta è supportata anche da una buona proposta lavorativa che mi permetterebbe di raggiungere l’indipendenza economica. Chiaramente mio marito si oppone fermamente e cerca di convincere i nostri figli, riempiendoli di regali, a restare con lui. Posso procedere con il trasferimento con i miei due bambini anche senza il suo consenso?” 

Quando il matrimonio finisce, i coniugi si ritrovano a dover fare i conti con tutte quelle scelte intraprese “in funzione di”: in funzione del benessere economico della famiglia, in funzione dei figli, in funzione dell’aspirazione e delle ambizioni dell’altro ecc. Quando, poi, ci si ritrova nel vortice del fallimento matrimoniale, queste decisioni vengono sempre e comunque messe in discussione a causa della profonda delusione, e spesso rabbia, che si prova verso il coniuge che ci ha ferito. E’ proprio in questi momenti difficili, tuttavia, che è necessario avere la lucidità di mettere da parte il desiderio egoistico di rivendicare e rinfacciare tutti i sacrifici fatti in funzione della famiglia. Questo atteggiamento, infatti, nulla apporterebbe alla soluzione dei problemi della coppia, ma addirittura rischierebbe di logorare irreversibilmente il benessere psicologico dei propri bambini, già devastati dal trauma devastante della separazione.

E’ necessario dunque, in questa situazione, cambiare totalmente punto di vista e non far gravare il peso delle scelte fatte, e delle quali ci si è pentiti, sui figli, uniche vittime incolpevoli. Dunque, l’organizzazione della “nuova vita” non potrà prescindere dalla responsabilità genitoriale che il genitore ha il dovere di esercitare vigilando sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita dei figli minori: fra queste rientra anche dove stabilire la loro residenza abituale. I genitori, infatti, devono decidere di comune accordo la residenza abituale dei loro figli e l’eventuale trasferimento. In caso di disaccordo, il cambio di residenza sarà consentito solo qualora vi siano comprovati e giustificati motivi che ne rendano necessaria la modifica. La giurisprudenza dei vari Tribunali d’Italia ha, da tempo, abbandonato l’applicazione del criterio della maternal preference (che individua nella madre il genitore con il quale i figli devono convivere prevalentemente), agevolando il principio sull’affidamento neutrale dei bambini, che considera anche le buone capacità genitoriali dimostrate dal padre. Di conseguenza, l’eventuale trasferimento a fronte del dissenso di uno dei genitori può essere autorizzato (oppure ratificato) dal giudice solo qualora vi siano provati e giustificati motivi che rendano questo cambiamento necessario.

In mancanza, il giudice dovrà rigettare la richiesta al fine di preservare l’habitat dei figli inteso non solo come casa di abitazione, ma anche come rete di relazioni familiari, scolastiche e amicali. Così il Tribunale di Roma, con un decreto del 20 gennaio 2017, ha ritenuto che non vi fossero “elementi sufficienti a rendere giustificata la condotta della madre di improvviso trasferimento della residenza della figlia” allegando presunte condotte aggressive e mobbizzanti del padre, la veridicità delle quali non era ancora stata accertata. Sempre nel 2017, il Tribunale di Milano, però, ha rigettato il ricorso presentato dal papà dopo che la moglie si era trasferita da Milano a Roma con i due figli senza interpellarlo. In questo caso, Il Tribunale ha dato ragione alla donna ravvisando il suo diritto di cambiare città e trasferirsi con i bambini, nel luogo dove pensava di avere migliori opportunità lavorative e maggiore indipendenza economica dal marito. In conclusione, cara Signora, laddove non ci sia accordo tra i genitori sull’eventuale trasferimento di residenza dei figli, il genitore collocatario dei figli minori potrà essere sia la madre sia il padre; ciò che rileva sono unicamente l’interesse primario del minore e il rispetto del principio della bigenitorialità, che dovranno essere valutati in concreto, caso per caso, dal singolo giudice. 

* Studio legale Bernardini de Pace 

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