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Economia
Bonus carburante 2022, pronto il benefit di 200 euro non tassato ai dipendenti

Il bonus, nel limite massimo di 200 euro, dovrebbe essere svincolato ed indipendente, quindi si dovrebbe aggiungere, quale misura di welfare aziendale

Con la pubblicazione del Decreto Legge “Energia” nr. 21 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo, il Legislatore ha dato la possibilità alle aziende del settore privato di erogare per l’anno corrente un bonus del valore massimo di 200 euro ai propri dipendenti sotto forma di buoni carburante. L’agevolazione premette di riconoscere i buoni benzina o titoli analoghi ai propri collaboratori godendo della totale esenzione fiscale per i lavoratori e, per l’azienda, della relativa deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto dei titoli.

Nello specifico, l’articolo 2 dispone: “Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.” Di conseguenza, il valore dei titoli erogati per il rifornimento di carburante non concorreranno alla determinazione del reddito imponibile del lavoratore. Non è specificato, tuttavia, al Decreto Legge le regole per il riconoscimento della misura.

Infatti, il bonus, nel limite massimo di 200 euro, dovrebbe essere svincolato ed indipendente, quindi si dovrebbe aggiungere, quale misura di welfare aziendale, all’esenzione IRPEF di 258,23 euro riconosciuta in via ordinaria dal TUIR per beni ceduti e servizi prestati. La misura appare sostitutiva del mancato rinnovo per il 2022 del raddoppio della soglia di esenzione IRPEF di 258,23 euro che per 2021 è stata per l’appunto elevata a 516,46 euro.

Di conseguenza, le società potrebbero, per venire incontro alle difficoltà economiche dovute ai rincari dei carburanti, erogare, entro il 31 dicembre 2022, buoni carburante ai propri dipendenti fino ad un massimo di 458,23 euro, godendo della relativa esenzione fiscale e previdenziale. Attenzione, però, a non superare, nel corso dell’anno solare, il valore di 258,23 euro, in quanto in tal caso l’azienda sarà costretta a tassare l’intero valore di beni e servizi ceduti che, di conseguenza, sarà considerato utile alla formazione del reddito del lavoratore.

E’ opportuno precisare che la relativa tassazione si applicherà solo in caso di superamento del valore di 258,23 euro, restando esente il valore di 200 euro del bonus previsto dal decreto in esame. L’agevolazione non è riconosciuta a tutti i lavoratori, bensì è parte delle misure di welfare che le aziende potranno riconoscere ai dipendenti, i quali beneficeranno della relativa esenzione fiscale.

Il bonus in esame si aggiunge anche al credito welfare individuale assegnato attraverso un apposito piano eventualmente messo in campo dalla società, essendo del tutto autonomo rispetto alla generalità delle misure di welfare fruibili dai lavoratori attraverso lo stesso credito.

Infatti, ai fini dell’esenzione fiscale, come più volte evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, è necessario che i benefit, come il bonus in esame, siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee di dipendenti, essendo escluso il riconoscimento ad personam, ovvero in favore di solo di alcuni dipendenti, a discrezione della società.

Nell’individuazione delle categorie, potrebbero venire in soccorso paramenti quali i pendolari che devono coprire una determinata distanza chilometrica per raggiungere il lavoro, dipendenti con famiglia monoreddito, presenza di figli nel nucleo familiare, lavoratori agili con un minimo di giorni di presenza in azienda.

In questo è auspicabile un intervento dell’Agenzia per chiarire i dubbi interpretativi e consentire alle aziende di erogare correttamente il bonus messo in campo dal Governo per contrastare il caro carburanti. Il consiglio, nelle more della pubblicazione di eventuali circolari esplicative, è tenere separata l’erogazione del bonus carburante di 200 euro di cui al Decreto Energia dall’erogazione di altri buoni carburante quale misura di welfare rientrante nella soglia di esenzione degli ulteriori 258,23 euro.

Infine, ben potrebbe essere erogato il bonus carburante a categorie omogenee di lavoratori tramite dei semplici sistemi incentivanti che leghino il riconoscimento dei buoni al raggiungimento di obiettivi individuali o di team.

*Avvocato Giuslavorista

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