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Economia
Il binomio “scuola-lavoro” è motore dell'economia, ma di chi sono le opere?
Avv. Luciano Daffarra, Partner C-Lex Studio Legale

La materia della proprietà delle opere realizzate in seno agli istituti scolastici e – di conseguenza – quello della titolarità del diritto patrimoniale, oltre che del diritto morale d’autore su di esse, assume oggi una rilevanza fondamentale, soprattutto nell’ottica di una sempre maggiore compenetrazione fra mondo della scuola e mondo del lavoro. In tale contesto, infatti, la scuola non solo pone a disposizione di imprese od enti (che ne divengono acquirenti) il contributo lavorativo dei propri studenti ma, spesso, garantisce alle imprese anche il risultato del loro ingegno, dotato di intuito e di creatività. 

 

LA SCUOLA SI RINNOVA E LE IMPRESE SONO SEMPRE PIU' COINVOLTE

 

Pensiamo, a tale stregua, a una scuola che istruisca i propri studenti a creare disegni che possano essere utilmente impiegati nei procedimenti industriali: se uno di loro creasse un elaborato che per la sua peculiarità possa essere definito come “nuovo” e abbia anche il requisito del “carattere individuale”, tanto da godere di tutela in base alla legge, a chi apparterrà il risultato di tale creazione? Alla scuola che ha fornito gli strumenti, anche tecnici, necessari per sviluppare il “design”, allo studente che ha avuto l’intuizione e la creatività necessarie per realizzare l’opera, o all’impresa che ha investito il proprio denaro sul disegno realizzato dal discente scommettendo sul risultato economico di un prodotto connotato da una forma nuova?

 

Per queste opere dell'ingegno, chiediamo all'avv. Luciano Daffarra, Partner dello Studio Legale C-Lex: quale dovrà essere il trattamento giuridico e il regime patrimoniale nei confronti degli studenti? 

 

"Al fine di ricavare indicazioni utili a stabilire quali diritti competano agli autori/studenti dobbiamo rifarci alla ormai datata giurisprudenza della Corte d’Appello di Perugia che, nel lontano 1995, ebbe a statuire che “le direttive di controllo, sorveglianza, ingerenza, talvolta anche pregnanti esercitate da un professore sullo svolgimento di una tesi di laurea, non impediscono che la tesi sia risultato precipuo dell’attività creativa del laureando tutelabile in base alla legge sul diritto d’autore (…)”.

"Ma se rivolgiamo la nostra attenzione alle opere realizzate dagli studenti nelle scuole, in particolare nei licei artistici o negli istituti ove si sviluppano lavori come, ad esempio, disegni, progetti, opere figurative, ma anche manufatti 3-D, destinati a essere ceduti a terzi  - prosegue l'avv. Daffarra - quale dovrà essere il trattamento giuridico e il regime patrimoniale di tali atti di disposizione? A chi andranno le somme derivanti dalla vendita di dette creazioni e, se ci dovessimo trovare di fronte a un’opera collettiva, come andranno ripartiti i proventi?"

 

LA SCUOLA CREA NUOVI PERCORSI DI APPRENDIMENTO

 

"Queste domande assumono un crescente rilievo in un mondo, quello scolastico, che forgia al proprio interno giovani in grado di sviluppare elevate conoscenze professionali, atte ad essere inserite positivamente nel mondo del lavoro. La scuola crea nuovi percorsi di apprendimento, che includono l’insegnamento dei processi produttivi, il marketing, la tecniche dell’audiovisivo e li pone a contatto anche con i cosiddetti “Fab Lab” ove si creano prodotti in tecnica digitale.

Il frutto di queste iniziative si traduce di frequente in opere dell’ingegno che assumono un significativo valore economico per le imprese che – da un lato – possono accedere a un bacino di collaboratori preparati e capaci e – dall’altro – possono contare su realizzazioni sviluppate in seno alla scuola che hanno un notevole valore economico. In questo contesto di rilevante importanza per il futuro dell’economia del nostro Paese, la disciplina esistente in materia, cui molti enti scolastici fanno riferimento nei propri “regolamenti di istituto” è quella riconducibile all’art. 28 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 avente a titolo “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.

Tale norma stabilisce che “spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali”, ciò - ovviamente - fermo restando il riconoscimento agli autori del diritto morale d’autore (paternità dell’opera), mentre “lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall'invito rivolto dagli autori dell'opera”.

In base alla medesima disposizione è riconosciuto “ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell'opera”.  In altre parole, per le attività non curriculari, la ripartizione dei proventi avviene al 50% fra scuola e studenti-autori, ovvero anche insegnanti-autori.

Circa il valore giuridico di questo regolamento e il rapporto che esso viene a configurare con la Legge Autore, i dubbi e le perplessità non mancano, anche ad una lettura non approfondita del testo, come pure ci si chiede quale possa essere l’esito di una controversia che vada a toccare i diritti di docenti e studenti in una materia tanto complessa quanto interessante.

"Da parte nostra stimiamo che in un’epoca, quella attuale, in cui il binomio “scuola-lavoro” sta acquisendo sempre maggiore importanza, il nostro Governo stia già svolgendo ampie riflessioni sul tema, che sapranno tramutarsi in provvedimenti legislativi applicabili “erga omnes”- conclude l'avv. Daffarra.

 

 

 

 

 

 

 

Tags:
scuola-lavoromotore dell'economiadiritto d'autoreopere dell'ingegnoproprietà delle opere





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