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Economia
Rottamazione ter, tolleranza fino 5/10: no dilazione debito per chi non paga

Cartelle esattoriali, Rottamazione Ter: tolleranza fino al 5 ottobre

A meno che non vengano effettuate modifiche normative, con il decreto fiscale cui sta lavorando il Governo il 30 settembre (in realtà il 5 ottobre considerando i 5 giorni di tolleranza) scade la rata di rottamazione ter originariamente in scadenza nel luglio 2020. L’articolo 1-sexies del Dl 73/2021, come modificato dalla legge di conversione 106/2021, ha infatti completamente stravolto il calendario per versare le rate 2020 della definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione. Le scadenze dell’anno scorso erano state tutte rinviate, in un primo tempo, alla fine di luglio 2021.

Come riporta il Sole 24 Ore, le rate delle definizioni previste per l’anno in corso, invece, sono slittate al 30 novembre 2021. Con la modifica del decreto Sostegni bis, la ripresa dei pagamenti delle somme non versate nel 2020 è stata scaglionata nel tempo, secondo queste nuove scadenze:

Al 2 agosto 2021 le rate di febbraio e marzo 2020;

Al 31 agosto 2021 la rata di maggio 2020;

Al 30 settembre 2021 la rata di luglio 2020;

Al 2 novembre 2021 (il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi) la rata di novembre 2020.

Risulta invece confermata, al momento, la scadenza del 30 novembre con riferimento a tutte le rate in origine previste in pagamento nel corso del 2021 (compresa quella che ordinariamente cade alla fine del medesimo mese di novembre). Peraltro, la previsione in esame fa salva espressamente l’applicazione dei cinque giorni di ritardo tollerato. Questo significa, in concreto, che la scadenza effettiva della rata di fine settembre è il 5 ottobre. Come più volte confermato nelle Faq di Agenzia delle Entrate – Riscossione, per il pagamento si possono utilizzare i bollettini trasmessi inizialmente, unitamente al piano di rateazione.

Secondo quanto scrive il Sole 24 Ore, ciò è dato dal fatto che la somma da corrispondere non varia rispetto alle indicazioni del piano. Il mancato pagamento dell’importo stabilito, come pure il ritardo superiore ai cinque giorni tollerati, relativamente a una qualsiasi delle rate del piano, determinano la caducazione degli effetti della definizione agevolata, con una duplice conseguenza negativa. In primo luogo, viene ripristinato il debito iniziale, comprensivo tra l’altro di sanzioni e interessi di mora. Inoltre, è fatto divieto di dilazionare il debito residuo, con l’effetto che il debitore si trova immediatamente esposto alle azioni di recupero dell’agente della riscossione.

In proposito, si segnala che, per effetto della normativa emergenziale (articolo 13-decies del Dl 137/2020), è stato disposto in via eccezionale che tutti i soggetti decaduti, al 31 dicembre 2019, da una qualsiasi delle definizioni agevolate dell’agente della riscossione (rottamazione 1, 2 e 3) sono ammessi alla presentazione di una domanda di rateazione degli importi ancora dovuti. Tale previsione non è tuttavia applicabile alle decadenze che dovessero verificarsi nel 2021.

Con riferimento ai debitori della rottamazione ter occorrerebbe peraltro valutare l’opportunità di concedere una sospensione corrispondente a quella disposta in favore degli altri debitori di agenzia delle Entrate – Riscossione, pari a 18 mesi, quantomeno con riferimento alle scadenze 2021.

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