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L'avvocato del cuore
"Mia moglie fuggita dalla Spagna all'Italia. I figli con lei: che fare?"

 

Gentile Avvocato, mia moglie e io siamo cittadini italiani, ma da più di 10 anni viviamo in Spagna. Qui in Spagna sono nati i nostri due bambini, qui hanno frequentato l’asilo e ora vanno a scuola elementare. I bimbi hanno doppio passaporto, parlano perfettamente anche l’italiano e hanno trascorso lunghi periodi di vacanza in Italia, dai nonni materni e paterni. Lo scorso ottobre, i bambini erano a casa da scuola e mia moglie mi ha detto che sarebbe voluta andare per qualche giorno in Italia a salutare i nonni. Non era una cosa insolita, la seconda ondata di pandemia non era ancora esplosa e io ho dato il mio consenso. Da quel momento però mia moglie continua a rimandare il rientro in Spagna. Io le mando i biglietti aerei per lei e i bambini e lei non si presenta in aeroporto. Cosa posso fare? È possibile far tornare i bambini nella loro casa? Un papà disperato

Caro papà,

Lei è vittima di un caso di sottrazione internazionale dei minori, che si ha quando un minore, di età inferiore ai 16 anni, viene condotto o trattenuto in uno Stato diverso da quello nel quale ha la propria residenza abituale, indipendentemente dalla nazionalità, senza il consenso del genitore che esercita la cosiddetta responsabilità genitoriale.

Come in Italia, e in gran parte dei paesi europei, anche in Spagna la genitorialità (seppur diversamente denominata) viene esercitata dai genitori congiuntamente. Al pari di Sua moglie, quindi, anche Lei ha il diritto di educare, istruire, mantenere e, più semplicemente, di stare con i Suoi figli e di determinare la loro residenza abituale.

Dunque, se anche Lei era inizialmente d’accordo al breve viaggio in Italia, la circostanza stessa che ancora oggi i bambini siano trattenuti qui contro il Suo consenso integra l’ipotesi di sottrazione internazionale del minore.

Per proteggere i minori e risolvere le controversie derivanti dall’illecito trasferimento e/o trattenimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, molti paesi hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980 che detta regole che devono essere rispettate da tutti gli Stati contraenti sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Sia l’Italia sia la Spagna hanno aderito a questa Convenzione, quindi, Lei potrà attivare tutte le procedure previste.

LA PROCEDURA PASSIVA – di sottrazione da uno Stato estero verso l’Italia

In particolare, come prima cosa, Lei dovrà rivolgersi all’Autorità Centrale italiana presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – ogni Stato è tenuto a nominarne una e avranno tutte gli stessi poteri e gli stessi doveri di attivazione – presentando il Suo caso e facendo domanda di rientro immediato. Potrà farlo direttamente e personalmente o tramite l’autorità centrale spagnola. In quest’ultimo caso, la domanda deve essere presentata nella lingua originale dello Stato richiedente (quindi in spagnolo), accompagnata dalla traduzione nella lingua ufficiale dello Stato richiesto (quindi in italiano) o in francese o in inglese.

La domanda, oltre a dimostrare il Suo ruolo di padre esercente la responsabilità genitoriale - secondo il diritto dello Stato di residenza abituale – e a identificare i minori, dovrà provare l’effettiva residenza abituale dei bambini precedente alla sottrazione (per esempio, con l’attestato di frequenza a scuola, alle attività sportive, o il certificato medico con tutti i vaccini somministrati abitualmente in Spagna).

L’autorità centrale italiana verificherà che sussistano tutti i presupposti per l’applicazione della Convenzione dell’Aja e darà incarico alle sezioni specializzate della Polizia di Stato di localizzare i Suoi bambini, sempre che Lei non abbia già indicato l’indirizzo di dove attualmente si trovano.

Individuati bambini, gli agenti di polizia preposti alle problematiche minorili contatteranno Sua moglie per verificarne la disponibilità a farli rientrare spontaneamente in Spagna.

In caso di dissenso (molto probabile, visto le condotte che mi ha raccontato), l’autorità centrale notiziata trasmetterà il fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo dove si trovano i minori e si aprirà un procedimento.

Dopo una o più udienze, alla quali Lei potrà partecipare, essere sentito (se fosse necessario, anche tramite un interprete) e farsi rappresentare dal legale, se persisterà il rifiuto di Sua moglie a ricondurre i bambini in Spagna, nel loro luogo di residenza abituale, il Tribunale per i Minorenni emetterà l’ordine di rientro. Salvo non sia accertato il rischio che, al rientro, i minori siano esposti a situazioni di pericolo psico-fisico.

Il provvedimento sarà eseguito, se necessario, anche con l’intervento delle Forze dell’Ordine ed è immediatamente esecutivo. Questo significa che, se Sua moglie dovesse decidere di impugnarlo, proponendo ricorso alla Corte di Cassazione (come la Convenzione le permette), l’ordine non verrà sospeso e resterà esecutivo, per l’appunto.

L’Autorità centrale si occuperà anche di disciplinare il Suo diritto di visita ai bambini fino a quando non ne verrà ordinato il rientro.

QUANTO DURA LA PROCEDURA?

Si tratta di un procedimento urgente pensato per rispondere in maniera veloce e semplice alla necessità di tutelare il minore oggetto di sottrazione. La procedura non dovrebbe durare più di sei settimane, salvo che l’autorità non giustifichi il ritardo.

ENTRO QUANTO DEVE ATTIVARSI?

Sebbene la Convenzione non preveda un termine massimo per la proposizione della domanda di rientro è importante che Lei tenga ben presenti due aspetti fondamentali:

  1. la residenza abituale del minore si considera radicata in un luogo decorsi tre mesi di permanenza sul territorio dello Stato;
  2. per lo stesso principio, se la domanda dovesse essere presentata dopo un anno dalla sottrazione, il Tribunale potrà non ordinare il rientro in Spagna, se riterrà che i bambini, nel frattempo, si siano integrati qui in Italia.

In Italia, la sottrazione di minore è un reato. Poiché Sua moglie ha trattenuto i Vostri bambini in Italia contro il Suo consenso, per la nostra legge penale ha commesso il reato di sottrazione sul territorio italiano. Lei dunque potrà anche sporgere denuncia ai sensi dell’art. 574bis del codice penale contro Sua moglie.

In conclusione, dunque, il mio suggerimento è, in primo luogo, di rivolgersi subito all’Autorità Centrale italiana per attivare la procedura prevista dalla Convenzione dell’Aja.

In secondo luogo, attivare in Spagna la procedura per accertare il miglior regime di affidamento e collocamento dei bambini.

In terzo e ultimo luogo, presentare denuncia penale contro Sua moglie.

In bocca al lupo.

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