SCRITTURIE CONTABILI OBBLIGTORIE NELLA LEGGE 3/12 art. 9 comma 3

L’argomento del giorno punta i riflettori sul 3° comma dell’art. 9 della legge 3/12 in materia di sovraindebitamento - “Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale”.
Domanda: quali sono le scritture contabili da depositare?
Risposta: quelle previste dall’art. 2214 del codice civile: “Libri obbligatori e altre scritture contabili.
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. ....Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.”
Domanda: chi sono i piccoli imprenditori?
Risposta: Art. 2083 c. c. - (Piccoli imprenditori) – Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Domanda: quali sono i limiti dimensionali per essere considerati “piccoli imprenditori”?
Risposta: il codice civile non indica dei limiti dimensionali.
Domanda: E’ possibile fare riferimento ad altre fonti normative per comprendere chi sono i “piccoli imprenditori”?
Risposta: Si, la giurisprudenza in materia fallimentare, che fa riferimento ai parametri di fallibilità ex art. 1 della legge fallimentare.
Per questo motivo, superando soltanto uno dei parametri della NON fallibilità, sono state dichiarate fallite da alcuni Tribunali imprese artigiane (Cassazione civile sez. VI - 06/06/2017, n. 14051), imprese agricole ed anche piccoli commercianti che conducevano la propria attività solo con il proprio lavoro e con quello dei familiari.
Presso il Tribunale di Brindisi una procedura ex legge 3/12 adottata da un imprenditore agricolo con un volume di ricavi superiore a 200.000 euro era stata dichiarata inammissibile in quanto, a parere del Giudice di prime cure, il sovraindebitato era un “soggetto fallibile” mentre, dopo apposito ricorso, il Giudice adito dichiarava la “non fallibilità” e, quindi, riteneva “ammissibile” la procedura di sovraindebitamento disponendo l’omologazione della proposta di accordo. (Ciò dimostra l’incertezza della norma.)
Pertanto, secondo il citato principio, tutti i soggetti che rientrano nei parametri della non fallibilità sono esentati dal depositare il libro giornale e il libro degli inventari e gli altri documenti previsti dall’art. 2214 c.c., bensì documenti alternativi dai quali si possa ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale ex art. 7 comma 2 lett. d) legge 3/12.
CONCLUSIONI
Io concordo parzialmente con questa prassi - la mia opinione è la seguente.
Fermo restando il principio maturato nell’ambito delle procedure fallimentari che per capire chi è “piccolo imprenditore” bisogna far riferimento ai parametri di fallibilità, ci sono casi in cui l’imprenditore, pur essendo “sotto soglia di fallibilità” non può essere considerato “piccolo imprenditore” per ragioni oggettive e/o soggettive.
Si pensi all’imprenditore individuale di una azienda industriale, anche se si trova sotto soglia, se accede alla legge 3/12 dovrà depositare presso l’Organismo di composizione della crisi il libro giornale e il libro degli inventari e gli altri documenti previsti dall’art. 2214 c.c. come disposto dal 3° comma dell’art. 9 della legge 3/12.
Non sempre si può fare riferimento solo all’aspetto quantitativo, ma va analizzata caso per caso l’influenza di quello qualitativo.
Potete inviare i Vostri quesiti a
angelo@andriuloweb.it
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