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Cronache
Stato d'emergenza finito, restano le discriminazioni: è una giungla normativa
Fonte LaPresse

Ecco come cambiano le norme anti-Covid dal 1° aprile

La regolamentazione della normativa anti-covid vede a partire da oggi l’applicazione del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, in vigore dal giorno successivo ma con norme che trovano efficacia dal 1° al 30 aprile 2022.Il decreto-legge in questione non rinnova lo stato di emergenza, che dunque ha cessato di esistere il 31 marzo. A questo punto viene da chiedere quale ratio giuridica trovino ulteriori norme emergenziali limitative della libertà personale e delle libertà economiche a fronte della cessazione dello stato di emergenza, presupposto giuridico di quelle norme. L’ emergenza, insomma, continua anche  in assenza del presupposto di diritto su cui si fonda.

Come che sia, vediamo cosa accade a partire da oggi.

Green pass, base o rafforzato

Fino al 30 aprile il green pass rafforzato viene sostituito con quello base per gli under e gli over 50 sui luoghi di lavoro, dunque – in linea di massima - per andare a lavorare andrà bene anche il tampone (ogni 48 ore se antigenico, ogni 72 se molecolare). Il super green pass, cioè quello rilasciato a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione, continuerà invece ad essere obbligatorio – sempre fino al 30 aprile – all’interno di bar, ristoranti, cinema, teatri, feste, congressi, sale da gioco, palestre, centri benessere, centri culturali etc (per bar e ristoranti l’obbligo resta anche per le consumazioni al banco).

Niente green pass invece, né base né rafforzato, per sedersi all’esterno, oltre che per accedere in posta, banca, alberghi, fiere e negozi. Il green pass, base o rafforzato, non sarà più obbligatorio neanche per prendere i mezzi pubblici locali o regionali. Il green pass base sarà invece necessario, al posto di quello rafforzato, per andare allo stadio (competizioni sportive all’aperto) o per prendere i mezzi pubblici a lunga percorrenza. Resta in vigore, sempre fino al 30 aprile, l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 nei luoghi al chiuso e sui mezzi pubblici di qualsiasi tipo.

Quarantene

Cambia ben poco, infatti fino al 30 aprile restano in vigore le norme precedenti: i soggetti non vaccinati che risultassero positivi al virus dovranno osservare la quarantena per 10 giorni (si potrà uscire solo a seguito di tampone negativo), mentre quelli vaccinati per 7. Cambia la disciplina dei contatti stretti, infatti dal 1° aprile anche i soggetti non vaccinati che entrassero in contatto stretto con un positivo potranno usufruire della disciplina dell’auto-sorveglianza già in vigore da gennaio per i soggetti vaccinati (misurazione della febbre e obbligo di indossare la mascherina Ffp2 sia al chiuso che all’aperto per 10 giorni).

Obbligo vaccinale 

Resta in vigore fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini di età superiore ai 50 anni, per il personale delle forze dell’ordine e del soccorso pubblico, mentre per il personale medico-sanitario e per quello delle Rsa fino al 31 dicembre. Da non confondere l’obbligo vaccinale con l’obbligo del super green pass. Facciamo un esempio: insegnanti delle scuole di qualsiasi ordine e grado e professori universitari non hanno alcun obbligo vaccinale (tranne gli over 50), pertanto dal 1° aprile i docenti under 50 sospesi dal lavoro e dalla retribuzione potranno tornare a scuola - fino al 30 aprile - col green pass base.

E qui si viene a creare una evidente discriminazione tra lavoratori under e over 50. Un professore di 51 anni se vorrà tornare in classe sarà obbligato a vaccinarsi, mentre uno di 49 anni potrà farlo semplicemente con un tampone ogni 48 o 72 ore. L’ennesima discriminazione che mortifica ulteriormente il diritto al lavoro. Diversa la situazione per i guariti over 50. Questi potranno tornare a lavorare utilizzando il green pass rafforzato rilasciato a seguito di avvenuta guarigione, ma resteranno vincolati all’obbligo vaccinale fino al 15 giugno: il docente che non si vaccinasse, ma in possesso del green pass rafforzato rilasciato a seguito di avvenuta guarigione, potrà tornare in classe, con la conseguenza che la violazione dell’obbligo vaccinale non avrà più come sanzione la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ma la sola multa di 100 euro una tantum. Insomma, una giungla normativa che lede palesemente il principio della certezza del diritto.

Stato di emergenza, una misura politica 

Come si diceva all’inizio, il 31 marzo ha cessato di esistere lo stato di emergenza. Crediamo tuttavia che le sue innumerevoli proroghe siano state una misura politica e non sanitaria. Vediamo un esempio. Il 31 gennaio di quest’anno il governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo, due mesi in più rispetto al limite massimo previsto dal D.Lgs. n. 1/2018, perché la variante Omicron aveva fatto salire il tasso di positività sopra il 15%, con circa 300 morti al giorno e poco più di 1.500 poti letto occupati in terapia intensiva.

Ieri, 31 marzo, giorno in cui è cessato lo stato di emergenza, a parte la riduzione del numero dei morti e dei posti letto occupati in terapia intensiva, il tasso di positività è tornato a risalire, superando di nuovo il tetto del 15%, lo stesso livello di gennaio. Questo dimostra ciò che diciamo sin dall’aprile 2020: stato di emergenza e misure emergenziali andavano connesse soltanto al numero di posti letto occupati in terapia intensiva, ma il governo ha puntato tutto su green pass ed obbligo vaccinale – creando discriminazioni tra cittadini e lesione dei diritti costituzionali – invece di realizzare più posti letto in terapia intensiva, che in due anni sono cresciuti di appena 4.000 unità (da 5.100 del marzo 2020 al 9.100 di oggi). Questo dimostra come le proroghe dello stato di emergenza siano state più una scelta politica che sanitaria.

Ora non ci resta che aspettare il 1° maggio per il “liberi tutti”? Stando al contenuto del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, sì, ma Speranza e Draghi si inventeranno sicuramente qualcos’altro anche per maggio. Il leitmotiv è sempre lo stesso: prorogare a tempo indefinito le misure emergenziali anche in assenza di emergenza. L’emergenza sanitaria con o senza  stato di emergenza deve continuare.

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