Fisco e Dintorni
Incostituzionale l'indeducibilità dell'IMU per le imprese: ora i rimborsi
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito l’incostituzionalità della norma che stabiliva l’indeducibilità dell’IMU degli immobili strumentali dal reddito delle imprese, Partite Iva Nazionali segnala la possibilità di chiedere il rimborso.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.262/2020, il Presidente di Partite Iva Nazionali (PIN), Dott. Antonio Sorrento, segnala alle imprese la possibilità di chiedere il rimborso per quanto pagato illegittimamente in questi anni.
In particolare, il Dott. Sorrento fa sapere che “Da sempre la questione dell’Imu pagata dalle imprese sui propri immobili strumentali e non dedotta dal reddito d’impresa era apparsa profondamente ingiusta anche ai non addetti ai lavori e finalmente la Corte Costituzionale ha posto fine a questa grave stortura del sistema che gravava sulle imprese. Non rimane dunque che chiedere il rimborso”.
Per saperne di più in merito alla possibilità di rimborso, abbiamo chiesto all’Avvocato tributarista Matteo Sances che collabora con PIN e in particolare con il comitato tecnico scientifico dell’associazione per le questioni fiscali.
Sul punto l’Avv. Sances evidenzia innanzitutto che “Tale sentenza ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011 nella parte in cui prevede l’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’imponibile delle imposte sui redditi d’impresa. A ben vedere, se è vero che la Consulta si è pronunciata in relazione al periodo d’imposta 2012 (nel quale l’IMU sugli immobili strumentali era integralmente indeducibile dall’IRES e dall’IRPEF), ritengo che i principi espressi possano essere applicati anche per gli anni successivi in cui il Legislatore ha previsto una parziale deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali ai fini dele imposte sui redditi”.
Fanno sapere da PIN di prestare molta attenzione ai termini per la richiesta di rimborso previsti in 48 mesi dalla data del pagamento (art.38 del Dpr 602/73).